lunedì 25 luglio 2011

Immigrati, Consulta: sì a nozze anche se uno dei due è irregolare

Roma, 25 lug. - (Adnkronos) - La condizione di immigrato o immigrata irregolare di per sé non può essere un ostacolo alla celebrazione delle nozze con un cittadino o una cittadina italiana. E' quanto stabilisce laCorte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

A sollevare la questione era stato il tribunale di Catania, cui si era rivolto un cittadino marocchino irregolare al quale era stato negato il diritto di contrarre matrimonio perché privo di un "documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno", così come previsto dall'art. 116 del codice civile.

Per la Corte Costituzionale presieduta da Alfonso Quaranta, oltre ad esserci nell'ordinamento altre norme che evitano i matrimoni di comodo, la ''condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi''. ''E' evidente - rimarca la sentenza - che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare''.

Ciò comporta che ''il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero. Si impone, pertanto, la conclusione secondo cui la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi''.

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