giovedì 10 marzo 2011

L'abc della riforma costituzionale della giustizia in 15 voci

Diciotto articoli per riformare la giustizia italiana: dal "doppio" Csm, alla separazione tra giudici e pm, all'appellabilità delle sentenze di assoluzione «soltanto nei casi previsti dalla legge». In più, le nuove norme intervengo pure sul trasferimento dei magistrati, sui rapporti con la polizia giudiziaria e sulle regole disciplinari. Viene introdotta anche una nuova sezione, la II-bis, alla Costituzione per disciplinare la responsabilità civile dei magistrati.

Ecco comunque in 15 voci tutto quello che prevede il ddl costituzionale approvato oggi 10 marzo dal consiglio dei ministri.

Appellabilità delle sentenze (articolo 14).SI prevede che contro le sentenze di condanna sia sempre ammesso appello, salvo che la legge non disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge.

Csm, si cambia (articoli 1 e da 6 a 8). Arrivano due Csm: uno, per la magistratura giudicante, l'altro per la requirente che non possono adottare atti di indirizzo politico nè esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione. Viene introdotto poi l'articolo 104 bis della Costituzione che prevede che il Consiglio Superiore della magistratura giudicante è presieduto dal presidente della Repubblica. «Ne fa parte di diritto il primo presidente della cassazione. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal parlamento in seduta comune fra professori ordinari di università in materia giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio». Il consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal parlamento. I membri elettivi del consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del parlamento o di un consiglio regionale, provinciale o comunale. Per quanto riguarda la magistratura requirente, viene introdotto l'articolo 104 ter della Costituzione che prevede che il consiglio superiore è presieduto dal presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri fra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio. Il consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal parlamentio e specularmente per quanto avviene per magistrura giudicante i membri elettivi durano in carica quattro anni, non sono rieleggibili nè possono essere iscritti mentre sono in carica «in albi professionali o far parte del parlamento o di un consiglio regionale provinciale o comunale». Quanto ai compiti dei due Csm, si stabilisce, con la sostituzione dell'articolo 105 della Costituzione, che «spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglilo superiore della magistratura requitrente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri». Specifica importante: i consigli superiori non possono adattare atti «di indirizzo politico nè esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione».

Entrata in vigore (articolo 18). Le presenti norme entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

Esercizio dell'azione penale (articolo 15). SI modifica l'articolo 112 della Costituzione, specificando che il pm «ha l'obbligo di esercitare l'azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge».

Funzione ispettiva (articolo 13). Che resta in capo al ministro della Giustizia. Così come le funzioni organizzative e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Il guardasigilli dovrà riferire annualmente alle Camere sullo stato della giustizia e pure «sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi d'indagine». La presente norma riscrive l'articolo 110 della Costituzione.

Giudici (articolo 3). Si modifica il secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione, che viene interamente sostituito dal seguente: «I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge». Il vecchio testo recita: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge».

Giurisdizione (articolo 4). Viene sostituito il primo comma dell'articolo 102 della Costituzione, e viene specificato che «la giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario». Il veccio testo recita: «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario».

Irretroattività delle nuove norme (articolo 17). La disposizione prevede espressamente che «i principi contenuti nella presente legge non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme».

Nomina magistrati (articolo 10). Resta ferma la norma, articolo 106 primo comma, che prevede che la nomina dei magistrati avvenga per concorso. Si modifica invece il secondo comma che riguarda la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari, cancellando l'inciso «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli».

Nuovo ordinamento giurisdizionale (articolo 2). La norma dispone modifiche formali alla Costituzione. Cambia nome la rubrica del Titolo IV della Carta costituzionale: da «La Magistratura» a «La Giustizia». Nuovo nome anche per la rubrica della Sezione I, da «Ordinamento giurisdizionale» a «Gli organi». Si modifica anche l'intestazione della Sezione II, da «Norme sulla giurisdizione» a «La giurisdizione».

Polizia giudiziaria (articolo 12). SI prevede che sia il giudice sia il pm possano disporre della polizia giudiziaria «secondo le modalità stabilite dalla legge».

Provvedimenti disciplinari (articolo 9). Viene introdotto l'articolo 105-bis della Costituzione, che prevede che i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano alla corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente. La corte disciplinare si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i pm. I componenti sono eletti per metà dal parlamento in seduta comune e per l'altra metà rispettivamente da tutti i giudici e i pm. I componenti eletti dalle Camere sono scelti tra docenti universitari in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio. Finchè sono in carica i membri della corte non possono essere iscritti agli albi professionali, né ricoprire uffici pubblici. Contro i provvedimenti della corte di disciplina è ammesso ricorso in cassazione per motivi di legittimità.

Responsabilità dei magistrati (articolo 16). Viene introdotta la Sezione II-Bis alla Costituzione. I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari pubblici. Spetta alla legge disciplinare la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale. Specifica importante: la responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato.

Separazione carriere (articolo 5). Cambia radicalmente l'articolo 104 della Costituzione, e viene specificato che i magistrati si distinguono in giudici e pm. La legge assicura la separazione di entrambe le carriere. Si prevede anche che l'ufficio del pm «è organizzato secondo le norme dell'ordinamento giudiziario che ne assicurano l'autonomia e l'indipendenza».

Trasferimento magistrati (articolo 11). Si prevede, modificando l'articolo 107 della Costituzione, che «in caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, i consigli superiori possano destinare i magistrati ad altre sedi».

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